Codici
CODICI
Civile-Giurisp.
Societario-Giurisp.
Condominio-Giurisp.
Amm.Sostegno-Giurisp.
Proc.Civile-Giurisp.
Mediazione-Giurisp.
Negoziazione-Giurisp.
Arbitrato-Giurisp.
Fallimentare-Giurisp.
Fallimentare-Ragionato
Sovraindebitamento-Giurisp.
Amm.Straord.-Giurisp.
Bancario-Giurisp.
TestoUn. Bancario
Risolzione, Bail-in
Finanziario-Giurisp.
TestoUn. Finanza
Voluntary disclosure
Penale
Proc.Penale
IL CASO.it
Direzione e redazione
ilcaso.redazione@gmail.com
Apri Menu
Home
Articoli
Convegni
Vendite
LiquidaGest
Libri
Cerca
Chiudi Ricerca
Cerca tra gli Articoli
Cerca in
napoli.sentenze
Diritto Penale
-
Archivio
Wednesday 31 March 2021
Notifica del ricorso per la declaratoria di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese e successiva fase di reclamo.
Notifica del ricorso per la declaratoria di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese e successiva fase di reclamo.
Non è necessaria la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di società cancellata dal Registro delle Imprese ex artt. 10 e 15 L.F..
Non è necessaria la notifica del reclamo ex art. 22 L.F. alla società cancellata dal Registro delle Imprese. (Diana Liberatore) (riproduzione riservata)
Appello Napoli, 09 March 2021.
Thursday 01 April 2021
Interpretazione e applicazione dell’art. 10, co. 3 DL 23/2020 sulla sospensione del termine annuale ex art. 10 L.F..
Sospensione del termine annuale per la declaratoria di fallimento - Periodo di improcedibilità disposto dal Decreto-Liquidità.
Il termine annuale previsto dall’art. 10 L.F. è sospeso per coloro che hanno presentato il ricorso per la declaratoria di fallimento nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 e che abbiano ottenuto una dichiarazione di improcedibilità. (Diana Liberatore) (riproduzione riservata)
Appello Napoli, 09 March 2021.
Thursday 18 February 2021
Limiti all’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto da un giudizio connesso.
Tribunale delle Imprese – Prescrizione – Fattispecie.
L’impugnativa di una sentenza penale di condanna per reati di bancarotta e peculato contenente anche la condanna generica al risarcimento del danno, per motivi che non investano anche quest’ultimo capo, determina il passaggio in giudicato dello stesso, non essendo prevista nel vigente codice di rito l’inscindibilità dei capi della sentenza penale.
La proposizione di un giudizio connesso a quello di risarcimento del danno (nella fattispecie un giudizio di revocatoria di atti di dismissione del patrimonio del danneggiante) produce un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Tuttavia, tale effetto non si verifica se la prescrizione è già interrotta e sospesa ex art. 2945, 2° comma, c.c. dalla pendenza di un giudizio avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno, poiché l’atto interruttivo della prescrizione è un atto giuridico in senso stretto che, una volta posto in essere, produce conseguenze non più disponibili dal suo autore.
Pertanto, l’effetto interruttivo-conservativo prodottosi con la costituzione di parte civile nel processo penale consuma, in costanza del processo penale e fino alla sentenza di condanna, anche generica, al risarcimento del danno, la possibilità per il danneggiante di ottenere tale effetto con la proposizione di un giudizio connesso contro i medesimi soggetti e per il medesimo diritto. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 13 January 2021.
Tuesday 22 December 2020
Nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust ed efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.
Tribunale delle Imprese – Conflitto tra competenze inderogabili – Pendenza del giudizio opposizione a decreto ingiuntivo – Fideiussione omnibus – Nullità parziale – Efficacia di giudicato del decreto non opposto.
L’azione diretta a far dichiarare la nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di rinuncia della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c., della clausola c.d. di sopravvivenza e della clausola c.d. di riviviscenza, riproducenti le analoghe clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus, rientra nella competenza per materia del Tribunale delle imprese e la contestuale pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della medesima fideiussione, pur configurando in astratto un’ipotesi di continenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rispetto al giudizio instaurato innanzi al Tribunale delle imprese - atteso che l’accertamento della nullità del contratto “a valle” implica necessariamente l’accertamento della nullità dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”-, non consente l’applicazione dell’art. 39, 2° comma, c.p.c., essendosi in presenza di criteri di competenza parimenti inderogabili.
Le clausole riproduttive del contenuto del modulo A.B.I. sono affette da nullità “virtuale” ex art. 1418, 1° comma, c.c. per contrarietà diretta norme imperative di ordine pubblico economico, essendo il contratto lo strumento attraverso il quale si realizzano gli effetti dell’illecito anticoncorrenziale. Trattasi di nullità parziale ex art 1419 c.c., potendo solo banca provare l’essenzialità delle clausole ai fini della stipula del contratto, circostanza che non può desumersi sic et simpliciter dalla mera alterazione del sinallagma contrattuale.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 ha efficacia vincolante ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 3/2017 nei giudizi risarcitori solo per le fideiussioni omnibus e con riferimento all’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, sicché l’attore dovrà sempre provare il danno subito ed il nesso di causalità. Nei giudizi di risarcimento non aventi ad oggetto contratti di fideiussione omnibus, l’attore dovrà anche provare, non solo che le clausole inserite nella fideiussione sono analoghe a quelle dello schema A.B.I., ma che le stesse hanno avuto una diffusa “standardizzazione contrattuale” che ha generato in concreto effetti anticoncorrenziali.
Il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione contenente le suddette clausole e non opposto nei termini di legge spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di cui una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la possibilità di agire per la nullità ed il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 04 December 2020.
Tuesday 19 January 2021
Azione revocatoria dell’atto di scissione, competenza e rapporto con i rimedi di tutela preventiva e successiva previsti dagli artt. 2504 quater, 2503 e 2506 quater c.c..
Tribunale fallimentare – Competenza ratione materiae – Azione revocatoria dell’atto di scissione – Azione derivante dal fallimento – Sussistenza
Società di capitali – Scissione – Natura giuridica – Azione revocatoria della scissione – Ammissibilità
Società di capitali – Scissione – Rapporto tra azione revocatoria ordinaria e rimedi di cui agli artt. 2503, 2504 quater, comma 2, e 2506 quater, ultimo comma, c.c. – Complementarità
Società di capitali – Scissione – Rapporto tra opposizione dei creditori e revocatoria ordinaria-fallimentare
Società di capitali – Scissione – Rapporto tra risarcimento del danno di cui all’art. 2504 quater c.c. e revocatoria ordinaria-fallimentare
Società di capitali – Scissione – Rapporto tra responsabilità solidale ex art. 2506 quater, ultimo comma, c.c. e revocatoria ordinaria-fallimentare.
L’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria è soggetta alla competenza del Tribunale fallimentare e non già a quella della Sezione specializzata in materia di impresa, potendo essere inquadrata tra le “azioni che derivano dal fallimento” nel cui novero rientrano tutte le azioni che originano dalla dichiarazione di fallimento o che, in conseguenza dell’apertura di una procedura concorsuale, subiscono un mutamento strutturale, per le quali sussiste la necessità di realizzare l’unità di esecuzione sul patrimonio del fallito e la concentrazione dinanzi ad un medesimo tribunale, restando escluse solo le azioni che erano nel patrimonio dell’imprenditore prima della dichiarazione giudiziale di insolvenza.
Sussiste un rapporto di specialità reciproca tra l’art. 66 R.D. 276/1942 e l’art. 3 comma 2 lett. a del D.Lgs. 168/2003, che individuano due fori concorrenti. Nello specifico, la prima disposizione è norma speciale nella parte in cui ha riguardo esclusivamente alle azioni revocatorie, generale nella parte in cui prevede l’impugnativa di tutti gli atti di disposizione. La seconda, nel prevedere la competenza del tribunale delle imprese, è una disposizione speciale nella parte in cui ha riguardo ai rapporti societari, generale nella parte in cui ha riguardo a tutte le controversie inerenti agli stessi rapporti societari. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)
La scissione è un’operazione di riorganizzazione della struttura societaria ed è una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito concorrono due negozi giuridici autonomi e collegati: il primo, riferibile ai soci, realizza una modifica del contratto di società e ha valenza endosocietaria; il secondo, che è propriamente un atto di gestione, opera sul piano patrimoniale ed ha, perciò, anche una valenza esterna.
È ammissibile l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di assegnazione patrimoniale prodotto per effetto della scissione. L’actio pauliana, infatti, non mira a ricostituire l’assetto societario preesistente bensì ad ottenere la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto impugnato, di cui presuppone la validità.
L’art. 2504 quater c.c., nel sancire l’inammissibilità di tutti i rimedi volti ad invalidare l’operazione di scissione una volta eseguite le iscrizioni nel registro delle imprese, esprime una regola eccezionale che non può essere analogicamente estesa alla categoria dell’inefficacia e, perciò, non preclude la revocabilità della scissione societaria (rectius: degli effetti patrimoniali scaturenti dall'atto di scissione). Ciò in quanto, mediante tale azione, non si mira a ricostituire l'assetto societario preesistente all'atto di scissione ma ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore inciso da tale operazione tramite la declaratoria di inefficacia dei “trasferimenti” patrimoniali scaturiti dalla stessa (richiama Trib. Pescara 4.5.2017 e Cass. civ. 31654/19). (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)
L’azione revocatoria in ambito fallimentare ha una funzione riparatoria-sanzionatoria oltre che di reintegra, ed offre una tutela complementare rispetto ai rimedi di tutela, preventiva e successiva, previsti dagli artt. 2504 quater, 2503 e 2506 quater, ultimo comma, c.c. i quali hanno unicamente la funzione di prevenire un pregiudizio e reintegrare delle loro ragioni economiche i creditori. La funzione precipua del rimedio revocatorio, destinato ad operare ogni qual volta le operazioni di circolazione dei beni si sostanzino nel compimento di atti pregiudizievoli, giustifica la compressione del principio della certezza dei traffici. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)
L’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. è uno strumento di controllo di legittimità, formale e sostanziale, della decisione degli amministratori di attuare l’operazione di scissione in ragione del potenziale pregiudizio che può derivare alle loro ragioni economiche. Non rientra tra le finalità dell’istituto la funzione di prevenire il compimento di un’operazione illecita di distrazione di elementi attivi del patrimonio della società scissa in favore della società beneficiaria, poiché ciò implicherebbe che il legislatore ammette, tramite la scissione, il compimento di atti illeciti in danno dei creditori con conseguente pregiudizio per la legalità e certezza dei traffici giuridici. Mentre la revocatoria ordinaria fallimentare rende inefficace l’operazione ex post, potendo mirare al solo atto di assegnazione patrimoniale, senza intaccare la nuova organizzazione societaria; sanziona e neutralizza gli effetti di atti illeciti; tutela anche i creditori posteriori. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)
La revocatoria (sia essa fallimentare o ordinaria) riguarda un pregiudizio diverso da quello dell'art. 2504 quater cod. civ., che prevede il rimedio risarcitorio per coloro che hanno subito un danno diretto ed immediato a seguito della scissione. Il "danno revocatorio” e il danno ex art. 2504-quater cod. civ. non sono concetti omogenei, in quanto definiscono entità sostanzialmente diverse: il primo (indiretto) deriva dalla lesione della garanzia patrimoniale, il secondo deriva dalla lesione diretta del patrimonio del creditore” (richiama Trib. Palermo, sent. 25 maggio 2012). Inoltre, la revocatoria ordinaria-fallimentare di cui agli artt. 66 R.D. 267/42, 2901 c.c. ha una funzione di tipo riparatorio-sanzionatorio rappresentando una sanzione civile indiretta rispetto a un atto che presenta i connotati del fatto illecito. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)
L’art. 2506 quater, comma 3, c.c. nel prevedere un regime di responsabilità sussidiaria della scissa per i debiti della beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, offre una tutela più limitata rispetto a quella offerta dal rimedio revocatorio, di cui possono avvantaggiarsi i soli creditori anteriori all’operazione di scissione, che hanno diritto di agire esecutivamente sui beni solo dopo la preventiva escussione o richiesta negativa nei confronti della società scissa. I suddetti limiti, come noto, non operano nella revocatoria ordinaria-fallimentare, che è esercitabile a beneficio di tutti i creditori concorrenti nel fallimento, sia anteriori sia successivi all’atto impugnato.
Talvolta, infatti, il legislatore ha ampliato l’ambito di responsabilità della “società beneficiaria della scissione” ammettendo, quindi, la complementarietà rispetto ai rimedi previsti dagli artt. 2506 e ss. c.c. di altri rimedi aventi una funzione riparatoria e sanzionatoria, tra cui: la revocatoria di cui agli artt. 66 R.D. 267/42, 2901 c.c.; l’art. 15 co. 2 D.Lgs. 472/97, che prevede la responsabilità illimitata delle società beneficiarie per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti della scissa in conseguenza di violazioni tributarie commesse dalla stessa in epoca anteriore alla efficacia della scissione; l’art. 30 co. 2 D.lgs. 231/01, che sancisce la responsabilità illimitata della beneficiaria per le sanzioni comminate alla scissa a fronte di illeciti commessi dai suoi esponenti nel caso in cui la beneficiaria medesima sia assegnataria del ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato presupposto. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 16 November 2020.
Tuesday 02 February 2021
I limiti di validità della clausola arbitrale statutaria ed il regime processuale dell’eccezione di arbitrato.
Tribunale delle Imprese – Patti parasociali – Nullità – Fattispecie.
Il limite generale tuttora previsto dall’art. 34, 1° comma, del D. Lgs. n. 5/2003 – che circoscrive la compromettibilità statutaria alle sole controversie relative al rapporto sociale che abbiano ad oggetto diritti disponibili – va inteso in senso restrittivo così da escludere dall’area della compromettibilità non tutte le questioni afferenti interessi genericamente superindividuali (e quindi) anche solo sociali o collettivi, ma esclusivamente le controversie relative ad interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
Va qualificato come arbitrato irrituale quello previsto da una clausola statutaria che stabilisce che la controversia debba essere “risolta” da un collegio arbitrale “in via irrituale” e che le “risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti”.
L’inapplicabilità dell’art. 819 ter c.p.c. all’arbitrato irrituale (ex art. 808 ter c.p.c.), se implica che l’eccezione di arbitrato non fa sorgere una questione di competenza o di giurisdizione, non esclude, tuttavia, che la relativa eccezione sia comunque soggetta al regime delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 30 October 2020.
Tuesday 29 December 2020
Valutazione del merito creditizio e meritevolezza. Fattibilità del piano: cessione del credito e pagamento in prededuzione in favore dell’OCC.
Tribunale fallimentare - Crisi da sovraindebitamento - Criterio di meritevolezza e diligenza del creditore - Cessione del credito - Prededuzione delle somme in favore dell’OCC.
L’art. 124 bis T.U.B. impone al finanziatore l’obbligo, da un lato, di acquisire informazione relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall’altro, di negare il prestito laddove non sostenibile, tenuto conto del reddito disponibile e dell’importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Ne consegue che il sovraindebitamento, derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124-bis T.U.B., è riconducibile eziologicamente proprio e solo all’intermediario finanziario.
Dunque, la valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore è elemento idoneo a fondare l’esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell’omologa.
Non risulta, inoltre, essere d’ostacolo alla fattibilità del Piano né la cessione del credito ad opera del consumatore, né il pagamento in prededuzione delle somme determinate in favore dell’OCC. (Gioia Battipaglia) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 27 October 2020.
Tuesday 29 December 2020
Piano del consumatore e meritevolezza quando il proponente continua ad ottenere credito bancario.
Tribunale fallimentare - Crisi da sovraindebitamento - Criterio di meritevolezza e diligenza del creditore.
Il piano presentato dal consumatore nella procedura di sovraindebitamento deve essere omologato in presenza del requisiti soggettivo (qualifica di consumatore), del requisito oggettivo (esistenza del sovraindebitamento) e del cd. criterio di meritevolezza. Quest’ultimo requisito deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui il finanziamento, nonostante il reddito del consumatore e prestiti pregressi, continua ad essere concesso dalla banca.
L’art. 124-bis del Testo Unico Bancario pone, infatti, a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd. merito creditizio del consumatore, non potendo, successivamente, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. (Gioia Battipaglia) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 21 October 2020.
Friday 22 January 2021
Il mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell’80% del valore dell’immobile non è nullo.
Mutuo fondiario – Superamento del limite di finanziabilità – Conseguenze – Nullità – Esclusione – Riqualificazione
Attestazione cumulativa di conformità dei documenti prodotti – Conseguenze – Irrilevanza.
L’art. 38 del T.U. Bancario non mira a creare una sorta di patrimonio di scopo, costituito dal bene ipotecato, finalizzato alla soddisfazione del creditore ipotecario con esclusione, in deroga al principio fissato dall’art. 2740 c.c., di qualsiasi altro bene del debitore bensì semplicemente a dare la nozione del credito fondiario. Pertanto in caso di mutuo fondiario concesso per importi superiori al limite dell’80% del valore dell’immobile, non solo non si è in presenza di una nullità testuale, in quanto quel limite non è riconducibile alla previsione dell’art. 117, ultimo comma, del T.U.B., ma neppure è ipotizzabile una nullità per violazione di norma imperativa con conseguente onere della banca di formulare un’istanza di conversione, dovendosi piuttosto procedere ad una qualificazione di tale contratto in termini di mutuo ordinario per assenza di uno dei requisiti legali del mutuo fondiario, con conseguente inapplicabilità dei privilegi processuali previsti per il mutuo fondiario rispettoso del limite di finanziabilità dettato dalla Banca d’Italia.
L’attestazione cumulativa della conformità degli atti depositati agli originali, prevista dall’art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, costituisce una mera irregolarità che, al pari della stessa mancanza di attestazione, non esclude l’utilizzabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione in assenza di disconoscimento della conformità degli atti agli originali (cfr. Cass., sez. I, 12/06/2020 n. 11383 con riferimento alla sentenza impugnata). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 20 October 2020.
Thursday 12 November 2020
Efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società.
Tribunale delle Imprese – Patti parasociali – Nullità – Fattispecie.
Il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società vincola il socio ma non la società di cui fa parte, non essendo configurabile un affidamento giuridicamente rilevante poiché, diversamente opinando, l’azionista di maggioranza potrebbe sempre impegnare la società scavalcando l’organo gestorio deputato a farlo.
Sono valide le clausole del patto parasociale che dettano i criteri di nomina degli amministratori o prevedono che il voto dell’amministratore delegato sia neutro rispetto alle maggioranze di approvazione in quanto non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa il fatto che i criteri di nomina degli amministratori o la formazione della volontà dell’organo consiliare siano prestabiliti all’esterno rispettivamente dell’assemblea e del c.d.a. salvo che non si configuri un conflitto con l’interesse della società. Per contro è nulla la clausola del patto parasociale che prevede un quorum minimo del 70% per ogni tipo di delibera assembleare per violazione dell’art. 2369, comma 4, c.c., che esclude che l’innalzamento del quorum possa essere previsto per le delibere di approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 08 October 2020.
Tuesday 06 October 2020
Legittimazione all’opposizione ex art. 2500-novies c.c. in caso di trasformazione eterogenea seguita da fallimento. Nullità del bilancio in presenza di clausola statutaria di ‘ribaltamento dei costi’.
Tribunale delle Imprese – Liquidazione s.r.l. – Responsabilità dei soci e del liquidatore.
In caso di trasformazione eterogenea seguita da fallimento, soggetto passivo dell’opposizione ex art. 2500 novies, ult. comma, c.c. è la società, e non il suo fallimento, atteso che anche in costanza di procedura concorsuale la società ed i suoi organi non si estinguono. Inoltre, se nel giudizio dell’opposizione ex art. 2500 novies, ult. comma, c.c. promosso da un creditore nei confronti della società in bonis interviene successivamente la curatela facendo propria la domanda di opposizione, il creditore perde la legittimazione attiva in favore della curatela quale rappresentate dei creditori di cui al citato articolo.
Va accolta la domanda di opposizione alla trasformazione in una s.r.l. di una società consortile, nata per consentire ai consorziati di mettere in comune i costi che devono sostenere per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, poiché il venire meno della responsabilità dei consorziati nascente dalla previsione statutaria del c.d. “ribaltamento dei costi” riduce seriamente l’aspettativa dei creditori di vedere soddisfatti i propri crediti.
Posto che le violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio debbono riguardare fatti che si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società, sussiste la violazione di tali principi laddove la società consortile, in cui è statutariamente previsto il c.d. “ribaltamento dei costi”, chiuda in perdita il bilancio utilizzando voci quali ad es. “svalutazione crediti”, “accantonamento fondo rischi”, “altri costi non riaddebitati” che espongono costi comunque riconducibili alla gestione caratteristica della società consortile. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 08 September 2020.
Tuesday 15 September 2020
Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali insoddisfatti dopo la cancellazione di una società di capitale dal registro delle imprese.
Tribunale delle Imprese – Liquidazione s.r.l. – Responsabilità dei soci e del liquidatore.
In caso di liquidazione di una società di capitale i creditori sociali non sono legittimati – a differenza di quanto accade ad es. in caso di riduzione del capitale sociale, di costituzione di patrimonio separato, di trasformazione, fusione o scissione, di revoca dello stato di liquidazione (v. artt. 2445, 2447 quater, 2482, 2487 ter, 2500 novies, 2503, 2506 ter c.c.) – ad esperire alcun rimedio a tutela della garanzia generica costituita dal patrimonio sociale, né possono proporre reclamo ex art. 2492 c.c. avverso il bilancio finale di liquidazione (essendo tale rimedio riservato solo ai soci), ma possono solo agire ex post con l’azione di cui all’art. 2495, 2° comma, c.c. nei confronti dei soci nei limiti delle somme da questi ricevute e/o contro il liquidatore che abbia espletato negligentemente la sua attività.
Diversamente da quanto previsto per i soci dopo la cancellazione della società, la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali è “illimitata” e ricalca quella degli amministratori (art. 2489, 2° comma, c.c.) sicché, in ossequio al principio del business judgment rule, il sindacato del giudice non può riguardare sic et simpliciter il “merito” delle scelte gestionali assunte dal liquidatore.
Sussiste la responsabilità del liquidatore laddove si accerti che questi non ha agito in modo da assicurare il pagamento di tutti i creditori sociali noti nel rispetto delle cause legittime di prelazione e l’eventuale distribuzione dell’attivo residuo in favore dei soci. In particolare, qualora la gestione liquidatoria evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par conditio creditorum, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità derivante dall’obbligo di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, ha l’onere di allegare e provare che l’avvenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non ha leso il diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto agli altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (V. anche Cass., sez. III, 15/01/2020, n. 521). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 24 July 2020.
Friday 18 September 2020
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali insoddisfatti dopo la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese.
Tribunale delle Imprese – Liquidazione s.r.l. – Responsabilità dei soci e del liquidatore.
In caso di liquidazione di una società di capitale i creditori sociali non sono legittimati – a differenza di quanto accade ad es. in caso di riduzione del capitale sociale, di costituzione di patrimonio separato, di trasformazione, fusione o scissione, di revoca dello stato di liquidazione (v. artt. 2445, 2447 quater, 2482, 2487 ter, 2500 novies, 2503, 2506 ter c.c.) – ad esperire alcun rimedio a tutela della garanzia generica costituita dal patrimonio sociale, né possono proporre reclamo ex art. 2492 c.c. avverso il bilancio finale di liquidazione (essendo tale rimedio riservato solo ai soci), ma possono solo agire ex post con l’azione di cui all’art. 2495, 2° comma, c.c. nei confronti dei soci nei limiti delle somme da questi ricevute e/o contro il liquidatore che abbia espletato negligentemente la sua attività.
Diversamente da quanto previsto per i soci dopo la cancellazione della società, la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali è “illimitata” e ricalca quella degli amministratori (art. 2489, 2° comma, c.c.) sicché, in ossequio al principio del business judgment rule, il sindacato del giudice non può riguardare sic et simpliciter il “merito” delle scelte gestionali assunte dal liquidatore.
Sussiste la responsabilità del liquidatore laddove si accerti che questi non ha agito in modo da assicurare il pagamento di tutti i creditori sociali noti nel rispetto delle cause legittime di prelazione e l’eventuale distribuzione dell’attivo residuo in favore dei soci. In particolare, qualora la gestione liquidatoria evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par conditio creditorum, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità derivante dall’obbligo di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale, ha l’onere di allegare e provare che l’avvenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non ha leso il diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto agli altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (V. anche Cass., sez. III, 15/01/2020, n. 521) (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 24 July 2020.
Tuesday 08 September 2020
Sovraindebitamento: omologa piano del consumatore composto da debiti di natura mista, differimento nell’esecuzione ed effetti dell’emergenza covid.
Piano del consumatore - Accoglimento istanza di differimento nell’esecuzione del piano - Modifica unilaterale ex art. 13 comma 4 ter l. n. 3/2012 - Interpretazione estensiva della norma.
Deve ritenersi che il debitore, con l’ausilio dell’OCC possa chiedere al Giudice in via telematica la sospensione della esecuzione dell’accordo o del piano omologato, ricorrendo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento derivante da ragione a lui non imputabile. Non può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui all’art 14 bis, comma II lett B) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per fatti non imputabili al debitore.
Deve infatti ritenersi che il rapporto tra art 13 comma IV ter ed art 14 bis, comma II lett b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore (Tribunale di Napoli, VII Sez. Civile, decreto di omologa del 17.07.2020) (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 17 July 2020.
Tuesday 15 September 2020
Covid-19, locazione ad uso commerciale e sfratto per morosità.
Locazione ad uso commerciale – Sfratto per morosità – Pagamento di alcuni canoni dopo l’intimazione – Mancato pagamento dei canoni per il periodo in cui è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività per il Covid-19 – Ordinanza di rilascio – Rigetto.
Costituisce grave motivo ostativo all’emanazione dell’ordinanza di rilascio il rilievo della pandemia da Covid-19 e della conseguente crisi economica sociale, laddove il conduttore intimato abbia corrisposto parte dei canoni intimati dopo la notifica dell’atto introduttivo, rimanendo moroso per altre mensilità in parte coincidenti con il periodo di tempo nel quale è stata disposta la chiusura di molte attività economiche. (Sabino Rascio) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 15 July 2020.
Saturday 11 January 2020
Divieto di azioni esecutive nei confronti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Covid-19 - Emergenza sanitaria - Divieto di azioni esecutive nei confronti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ratio.
L'art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020 che impedisce le azioni esecutive nei confronti nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, data la natura temporanea dei suoi effetti, esprime un ragionevole bilanciamento di interessi tra l'esigenza di assicurare la disponibilità di risorse liquide in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale e quella di tutelare i creditori che vantino, nei riguardi di tali enti, un diritto certo, liquido ed esigibile. (Massima a cura di inExecutivis) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 13 July 2020.
Wednesday 29 July 2020
Coronavirus: va accolta la domanda di protezione umanitaria se il rientro pone il richiedente in condizione di estrema vulnerabilità.
Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Epidemia da coronavirus – Gravità della situazione nel Paese di origine – Integrazione in Italia – Accoglimento.
In ragione dell’estensione dell’epidemia di coronavirus in Pakistan e delle gravi carenze del servizio sanitario pubblico presenti, in particolare, nella regione di provenienza del richiedente, dev’essere accolta la domanda di protezione umanitaria, poiché il rientro in patria in questo momento porrebbe il richiedente in condizione di estrema vulnerabilità e considerato altresì che lo stesso risulta sufficientemente integrato nel territorio italiano. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 25 June 2020.
Tuesday 15 December 2020
Fideiussione semplice e illecito antitrust.
Appalti pubblici – Proroga tecnica – Durata massima sei mesi – Prestazioni successive indennizzabili per ingiustificato arricchimento – Depauperamento nei limiti dei soli costi e non nei profitti – Interessi commerciali ex 231/2002 – Obbligazione indennitaria – Non applicabile.
La certificazione di regolare esecuzione di appalti pubblici è atto equipollente all’avvenuto collaudo ex art. 102, n. 2 del d. lgs. 50/2016, nonché atipicamente disciplinata dal previgente art. 120 del d. lgs. 163/2006.
Le attività svolte in assenza di contratto valido ed efficace, dopo la scadenza del contratto medesimo seguono il regime giuridico, ratione temporis (per i contratti precedenti il nuovo Codice degli Appalti), dell’art. 23, comma 3, della l. 18 aprile 2005, n. 62 (ora ripreso dall’art. 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016, Codice degli Appalti), il quale dispone la possibilità della proroga solo per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di affidamento e comunque per un tempo non superiore a mesi sei.
Decorso il termine di proroga tecnica le attività sono solo indennizzabili per ingiustificato arricchimento.
Con riferimento al calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. del depauperato in materia di appalti pubblici, esso deve misurarsi sui soli costi sopportati dall’appaltatore e non anche sui mancati profitti, che contribuiscono a determinare invece il corrispettivo della prestazione, come anche costante in giurisprudenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli, 16 June 2020.
1
2
3
4
...19
Succ
NEWSLETTER
Iscrizione gratuita alla mailing list
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DEL SITO
TRASMETTERE LA GIURISPRUDENZA
INVIA LA GIURISPRUDENZA
Sostieni IL CASO.it
DONA!